Prima casa - Agevolazioni

1a CASA – RIDUZIONE IMPOSTE

Requisito principale: l’acquisto deve riguardare abitazione non di lusso (D.M.LL.PP. 2 – 8 -1969).
Nel caso di acquisto per prima casa, l’imposta di registro è ridotta al 2%; le Imposte ipotecarie e catastali sono fisse in ragione di € 50 ciascuna.

Si tratta di “Prima casa” quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l’Acquirente deve avere la residenza nel comune in cui è ubicata la casa, oppure la deve stabilire entro 18 mesi dall’atto di compravendita;

b) I’ Acquirente non deve risultare titolare esclusivo anche in regime di comunione legale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione di altra casa di abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;

c) I’ Acquirente non deve risultare titolare neppure per quote anche in regime di comunione legale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e nuda proprietà, su altra casa di abitazione, ubicata in Italia, acquistata da lui o dal coniuge usufruendo delle attuali o precedenti agevolazioni prima casa.

Le agevolazioni, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze, se destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato (Cat. C/2 – C/6 – C/7) in numero non maggiore a due purché di diversa categoria.
È possibile acquistare come prima casa anche immobili locati.


PEEP – Zone 167/62

Il prezzo di compravendita nelle zone PEEP L. 167/62 non è libero, ma stabilito nella convenzione originaria. Occorre procedere al riscatto del diritto di superficie.


Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Spetta a coloro che hanno ceduto l’abitazione non di lusso, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell’imposta di registro e dell’IVA, ed entro un anno dalla vendita acquistano un’altra abitazione non di lusso costituente prima casa.

Il credito d’imposta spetta qualora sussistano le seguenti condizioni:

– hanno acquistato (anche mediante permuta o contratto d’appalto) un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;

– l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato, usufruendo delle agevolazioni prima casa (o acquistato con applicazione dell’aliquota IVA agevolata da imprese costruttrici in base alla normativa vigente fino al 22 maggio 1993);

– non sono decaduti dal beneficio prima casa.

L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

AGEVOLAZIONI IMU – IMPOSTA COMUNALE

I Comuni deliberano annualmente IMU agevolate. L’abitazione principale (residenza anagrafica) è esente.


DEDUZIONI IRPEF PER LA PRIMA CASA

ll reddito derivante dall’unità immobiliare destinata ad abitazione principale non è assoggettato ad Irpef; è prevista una deduzione dal reddito complessivo del contribuente di importo pari all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze.


MUTUI

La detrazione riguarda gli interessi passivi relativi ai Mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale o di altre abitazioni o per ristrutturazioni, ma anche gli oneri accessori come ad esempio le spese per l’accensione del mutuo, e le quote di rivalutazione, ad esempio se nel contratto c’e una clausola che prevede l’indicizzazione del capitale.

Sui mutui per l’acquisto della prima casa, la legge prevede una detrazione del 19%, calcolata su un importo massimo di € 4.000. La detrazione di imposta può essere riconosciuta a condizione che:

- l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto;
- l’acquisto dell’unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno antecedente o successivo rispetto alla data di stipula del mutuo.

L’acquisto di un immobile locato non fa perdere il diritto alla detrazione degli interessi passivi del mutuo a condizione che:

- entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione;
- entro un anno dal rilascio dell’immobile lo stesso sia adibito ad abitazione principale.

Viene considerato immobile adibito ad abitazione principale quello in cui il contribuente dimora abitualmente (residenza).

La detrazione per gli interessi passivi pagati non viene perduta nell’ipotesi in cui l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla concessione edilizia o da atto equivalente.

In tal caso la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto.

Se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per propria quota di interessi; ma in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.

Se il mutuo è stato stipulato da più persone, ad esempio marito e moglie, il limite di € 4.000 da riportare nella dichiarazione deve dividersi tra di loro se il mutuo è stato acceso dopo il 1° gennaio 1993, mentre se il mutuo è stato acceso prima, la detrazione del 19% su un importo massimo di
€ 4.000 spetta a ciascuna persona che ha stipulato il mutuo.

Non sono previste detrazioni se il mutuo è stipulato per l’acquisto di una pertinenza della casa, ad esempio il box o la cantina.

Sussiste la possibilità di detrarre gli interessi passivi relativi a mutui per ristrutturazione e/o costruzione dell’abitazione principale fino al massimo di € 2.582,28.

Il termine per adibire l’immobile ad abitazione principale è di sei mesi dalla stipula.

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