Quando si decade dalle agevolazioni?
In caso di dichiarazioni non veritiere oppure di rivendita o donazione entro cinque anni della Prima casa (senza successivo riacquisto entro un anno), sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, gli interessi, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
Bisogna cioè saldare la differenza tra le imposte agevolate pagate e quelle intere (il 10% del valore denunciato dell'immobile), incrementata del 30%, più gli interessi legali.
Resta possibile, per il contribuente che ha ricevuto la notifica per le agevolazioni che non gli erano dovute, definire la lite con il Fisco versando una sanzione ridotta a un quarto, purché lo faccia entro 60 giorni dalla notifica stessa (cioè entro il termine per fare il ricorso contro l'accertamento).
La riduzione a un quarto si applica però solo sulla sovrattassa del 30%. Cioè si paga la differenza tra quanto versato e quanto dovuto, più il 7,5%, più gli interessi.
Le stesse regole previste per l'imposta di registro si applicano, dall’1 gennaio 2004, anche all'Iva, per cui precedentemente era previsto un trattamento agevolato in caso di definizione agevolata della lite (lo ha stabilito l’art. 41-bis, comma 5, della legge 326/2003). |