Norme a tutela del pubblico e dei clienti e regole nei rapporti tra colleghi
L'Agente Immobiliare F.I.M.A.A. deve aver cura di alzare il livello della
professione, tenendosi aggiornato sull'evoluzione del mercato e sulla
legislazione immobiliare e partecipando ai corsi di formazione e di
aggiornamento tenuti dalla F.I.M.A.A..
NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
La pubblicità deve essere leale e veritiera e più precisamente:
- non ingenerare nel pubblico la convinzione che l'Agente Immobiliare
sia il reale venditore od acquirente del bene;
-
non promettere genericamente in pubblicità la sicurezza della vendita
entro un certo termine;
- non promettere di effettuare operazioni di vendita o di acquisto gratuitamente;
- i cartelli "Vendesi" o "Affittasi" devono essere affissi solo sugli immobili
per i quali si ha incarico di vendita o di affitto; se si indica il prezzo deve
essere indicato in modo corretto e completo.
NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA
L'Agente Immobiliare deve, come prescrive l'art. 1759 del Codice Civile,
comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e
sicurezza dell'affare, che possono influire nella conclusione di esso.
Dovrà inoltre fare in modo che le transazioni concluse con il suo intervento
siano il più precise possibile, con l'esclusione di ogni equivoco che possa
in seguito generare controversie. L'Agente Immobiliare deve tutelare
gli interessi di entrambe le parti interessate alla conclusione del contratto.
In particolare deve:
- eseguire valutazioni corrette;
- rappresentare all'acquirente la reale situazione di fatto del bene (problemi
condominiali, urbanistici, piano regolatore, manutenzione straordinaria,
ecc.):
- rappresentare all'acquirente la reale situazione alla Conservatoria
anche quando è previsto che iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli vengano
cancellate all'atto;
- rappresentare alle parti i costi fiscali e notarili dell'intera transazione
immobiliare;
-
durata incarico: in caso di lotti singoli la durata massima deve essere di
180 giorni con un solo tacito rinnovo (salvo disdetta da riceversi 15 giorni
prima). Nel caso l'operazione immobiliare sia di eccezionale difficoltà
e particolarità ovvero si tratti di immobili industriali, commerciali, uffici
di grossa superficie, cantieri, frazionamenti stabili in blocco residenziali
e non, aziende, attività in genere di primaria importanza, la durata
può essere superiore e comunque entro i 360 giorni. Non sono ammessi
taciti rinnovi automatici a tempo indefinito.
-la durata dell'acquisto, quando è previsto il saldo tramite mutuo fondiario
od ipotecario, deve essere condizionata all'accettazione dell'Istituto
mutuante;
-
le somme versate dall'acquirente alla sottoscrizione della proposta
d'acquisto non devono superare il 10% del prezzo di vendita ed in caso
di mancata accettazione devono essere restituite entro 8 giorni dalla
mancata accettazione;
-in caso di conclusione dell'affare, il compenso globale dell'Agente
Immobiliare non deve essere superiore alla tariffe proposte dalla
F.I.M.A.A.;
-l'Agente Immobiliare ha l'obbligo del segreto professionale.
NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI
L'Agente Immobiliare deve essere leale nella concorrenza ed astenersi
da ogni attività o forma di pubblicità che arrechi pregiudizio all'immagine
della professione. In particolare:
-
la pubblicità non deve essere lesiva dell'immagine dei colleghi;
-qualora due agenti immobiliari (F.I.M.A.A.) per uno stesso immobile
trattino uno la vendita in esclusiva e uno l'acquisto, hanno l'obbligo della
collaborazione;
-l'Agente F.I.M.A.A. si impegna a fare una valutazione corretta e a non
sopravvalutare al solo scopo di ottenere l'incarico;
-l'Agente F.I.M.A.A. si deve astenere dal criticare in pubblico transazioni
immobiliari portate a termine da altri colleghi ledendone indirettamente
l'immagine.
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